Ferie

 

Il Codice del Lavoro della Repubblica di Azerbaigian

Articolo 105. Ferie

1. Quanto segue è considerato come le feste della Repubblica di Azerbaigian:

Il Capodanno (1 e 2 gennaio);
Festa della Donna (8 marzo);
Il Giorno della Vittoria sul fascismo (9 maggio);
La Festa della Repubblica (28 maggio);
Il giorno della salvezza nazionale del popolo dell’Azerbaigian (15 giugno);
La Giornata delle Forze Armate (26 giugno);
Il Giorno dell’Indipendenza Nazionale (18 ottobre);
Stato Giorno della Bandiera di Azerbaigian (9 novembre);
La Festa della Costituzione (12 novembre);
La Giornata della Rinascita Nazionale (17 novembre);
Il mondo azeri Solidarietà Day (31 dicembre);
Novruz – cinque giorni;
Gurban – due giorni;
Ramadan – due giorni.

2. Capodanno, Festa della Donna, giorno della vittoria sul fascismo, Festa della Repubblica, Giorno della salvezza nazionale del popolo dell’Azerbaigian, Giornata delle Forze Armate, Giorno dell’Indipendenza Nazionale, Festa della Bandiera di Stato dell’Azerbaigian, Festa della Costituzione, Giorno della Rinascita Nazionale, Mondo azeri Solidarietà, Novruz , Gurban Ramadan e festivi non sono considerati i giorni lavorativi.

3. Coinvolgere i dipendenti alle attività lavorative durante le vacanze che non sono considerati come giorni lavorativi, è consentita solo in occasioni esclusive previste dal presente Codice.

4. Giorni per celebrare le feste come Novruz, Gurban Ramadan e per il prossimo anno sono definite e rese pubbliche dalle autorità competenti potere esecutivo fino alla fine del mese di dicembre dell’anno in corso.

5. Se i giorni-off sono in coincidenza con le vacanze, il detto giorno-off vengono trasferiti come il giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di ferie.

6. Se festività come Gurban e Ramadan sono coincidenti con altri giorni festivi, giorni-off, il giorno lavorativo successivo è considerato come un giorno libero.

7. Nel caso in cui durante le vacanze e giorni-off si susseguono o viceversa, nei seguenti giorni lavorativi o giorni-off può essere modificato alla base della decisione adottata dalle autorità competenti potere esecutivo, al fine di garantire la coerenza dei giorni di lavoro e di giorni-off.

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